STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITÀ E DURATA
1) DENOMINAZIONE
Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione
"ASSOCIAZIONE CULTURALE ANIME COSMICHE E TS".
2) SEDE
La sede dell'associazione è stabilita in Comune di Brescia (BS), con indirizzo, attualmente, in via Giuseppe Camillo Martinengo Cesaresco n. 39/C.
3) SCOPO E ATTIVITÀ
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, la seguente attività di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017.
L'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale intende avviare un progetto dove promuovere la conoscenza dell'energia, con una visione quantica, per aiutare le persone a vivere meglio e più a lungo studiando e sostenendo la parte energetico-spirituale e favorire la ricerca tesa a creare protocolli di gestione con tecniche integrate e complementari, energetiche e spirituali.
A tal fine intende:
- Erogare servizi, attraverso un gruppo di professionisti, orientati alla salute e al benessere, basati su evidenze scientifiche;
- Individuare di luoghi/luce per gli addestramenti energetici e per accogliere persone debilitate nel fisico e nell'anima;
- Promuovere la conoscenza della pratica osteopatica alla ricerca di un punto di equilibrio tra il corpo, la mente e l'anima;
- Avviare una sperimentazione energetica in diversi luoghi che per natura e storicità hanno particolari energie sottili, elevata frequenza energetica e grande luce;
- Preparazione, comprensione e training delle tecniche di SALUTOGENESI per individuare le fonti della salute;
Diffondere ed educare all'uso di strumenti e conoscenze energetiche al fine di orientare l'individuo all'autoguarigione;
- Educare e formare alla meditazione;
- Organizzare convegni gite e viaggi di studio;
- Diffondere, pubblicare e distribuire libri, bollettini, notiziari, sussidi audiovisivi, materiale multimediale inerenti l'attività dell'Associazione e le pratiche insegnate;
- Organizzare corsi formativi e seminari per lo svolgimento di attività integrative di equilibrio e potenziamento psicofisico come ginnastiche dolci, yoga, riflessologia, cristalloterapia, chakraterapia, cromoterapia, ayurveda, floriterapia, aromaterapia, micoterapia, pratiche botaniche e colturali, lavorazioni artigianali con corsi formativi e seminari;
- Creare partnership, protocolli d'intesa e convenzioni con altre associazioni, analoghe e non, che svolgono la loro attività sia in Italia che all'estero, con enti pubblici o privati, istituzioni;
- Svolgere ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fine di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.
4) DURATA
L'associazione avrà durata compresa tra il giorno della sua legale costituzione e il giorno trentuno dicembre duemilasessanta, e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea, ai sensi dell'art. 17) dello statuto.
TITOLO II
FONDO COMUNE
5) FONDO COMUNE
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.
Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo.
Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
TITOLO III
ASSOCIATI
6) REQUISITI E CONDIZIONI
Il numero degli associati è illimitato e variabile.
Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione, soddisfano le seguenti condizioni:
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.
Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.
7) AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:
- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.
L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.
L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.
L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.
8) DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto di:
- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017..
9) OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione.
Ogni associato deve versare, ove previsto. un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.
Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
L'associazione può ottenere prestiti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, dagli associati, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.
9 bis) DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER VIVOS
La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.
10) PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.
11) RECESSO
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere ad nutum dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'organo direttivo, Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.
Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.
12) ESCLUSIONE
L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.
Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.
L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.
La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.
L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.
L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.
Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.
13) MORTE DEL SOCIO
La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.
TITOLO IV
ASSEMBLEA
14) ASSEMBLEA
L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
Sono riservate alla competenza dell'assemblea:
- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.
15) DIRITTO DI VOTO
Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
16) CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.
L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.
L'avviso di convocazione deve indicare:
* il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo;
* nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione:
- la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;
- i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
* la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
* le materie all'ordine del giorno;
* le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.
Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro cinque giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.
Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.
17) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA
Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
18) MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
19) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE
Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 octies, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.
Fermo quanto previsto dall'art. 42 bis cod. civ., la trasformazione in fondazione, la fusione e la scissione dell'associazione possono essere decise dall'assemblea.
In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.
Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.
Ai sensi dell'art. 42 bis, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
20) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:
- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento' dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'organo direttivo e dell'organo di controllo possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati. Spetta in ogni caso al presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.
21) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.
La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.
La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è stata conferita a una società, associazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.
La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.
TITOLO V
DIREZIONE E CONTROLLO
22) ORGANO DIRETTIVO
L'associazione è amministrata da uh consiglio direttivo composto da due o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.
Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.
L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.
23) RAPPRESENTANZA
La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.
La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
24) RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
25)ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dall'art. 2017, l'associazione 30, commi 2 e 4, d.lgs. deve nominare un organo di n. 117 controllo, anche monocratico.
La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione del collegio stesso.
Ai componenti dell'organo si applica l'art. 2399 cod. civ.
I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno uno dei componenti.
Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'organo di controllo è determinato all’atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l’organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell’assemblea.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.
26) REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Salvo quanto previsto dall'art. 25) che precede, nei casi previsti dall’art. 31 d.lgs. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.
Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di tre membri.
L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.
L’incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.
I revisori, in particolare:
- controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.
Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.
Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
TITOLO VI
BILANCIO
27) BILANCIO
L'esercizio associativo, ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.
28) UTILI E AVANZI DI GESTIONE
Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
TITOLO VII
ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
29) ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO
L'associazione si estingue quando:
- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.
L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
30) LIQUIDAZIONE
Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.
Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.
Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.
31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
32) DOMICILIO DE G LI ASSOCIATI
Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.
Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.
33) MEDIAZIONE
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente contratto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso 1'Organismo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, iscritto al Registro degli Organismi di mediazione al n.303, secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.
Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto con solidarietà attiva a favore delle altre parti.
34) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto. si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, le norme del codice civile e le leggi speciali in materia di associazione.